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Comunicato 24 febbraio 2025: CNR consapevole che per i R&T il cartellino è illegittimo ma minaccia di togliere il buono pasto a chi non lo usa

In questi giorni ci viene segnalato da colleghi R&T del CNR che stanno ricevendo e-mail da parte del proprio direttore o ufficio amministrativo con le quali vengono informati che uffici della Sede Centrale avrebbero fatto loro notare che i buoni pasto non possono essere erogati nei giorni in cui l’orario di lavoro in sede non è stato certificato attraverso il cartellino. I R&T vengono quindi invitati a timbrare il cartellino per poter ottenere il buono pasto.

A conferma di tale presunto obbligo di usare il cartellino, alla e-mail è allegata una recente sentenza della Corte di Appello di Roma definita “in favore del CNR”.

Innanzitutto, è doveroso precisare che l’allegata sentenza della Corte di Appello di Roma non riguarda il CNR, bensì l’INFN. Inoltre, la suddetta sentenza, che in effetti afferma che anche l‘orario di lavoro dei R&T deve essere accertato mediante forme di controllo obiettivo e di tipo automatizzato, è a dir poco lacunosa e del tutto infondata.

Infatti, la suddetta sentenza si basa esclusivamente sull’art. 22, comma 3, della legge 724/1994, secondo cui “l’orario di lavoro [dei dipendenti pubblici], comunque articolato, è accertato mediante forme di controllo obiettivo e di tipo automatizzato”.

Orbene, i giudici di Roma hanno clamorosamente ignorato il fatto che il successivo d.lgs. n. 165/2001 (“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”) ha previsto al comma 2 dell’art. 2 che “Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano o che abbiano introdotto discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate nelle materie affidate alla contrattazione collettiva ai sensi dell’articolo 40, comma 1, e nel rispetto dei principi stabiliti dal presente decreto, da successivi contratti o accordi collettivi nazionali e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili”. E tra le materie derogabili da parte della contrattazione collettiva il successivo art. 40, comma 1, dello stesso d.lgs. n. 165/2001 include “la disciplina del rapporto di lavoro”, quindi anche la disciplina dell’orario di lavoro e delle modalità di verifica del rispetto di quest’ultimo (Cassazione n. 20812/2016).

Ed è incontrovertibile che la vigente normativa contrattuale non prevede in alcun modo forme di controllo obiettivo e di tipo automatizzato dell’orario di lavoro dei R&T degli EPR, così come chiaramente affermato prima dai giudici del Tribunale di Bologna (sentenza del 7/2/2014) e poi dalla Corte d’Appello di Bologna (sentenza n. 435 del 29/7/2015) che, nell’annullare il licenziamento di un Ricercatore di un Istituto del CNR, “reo” agli occhi dell’Ente di non aver utilizzato il sistema automatico di rilevazione dell’orario di lavoro, hanno ribadito che il sistema di rilevazione automatico delle presenze è in contrasto con la normativa contrattuale applicabile ai R&T (si veda ad esempio il Comunicato del 24 marzo 2016).In particolare, la sentenza della Corte di Appello di Bologna (che il CNR, rinunciando a ricorrere in Cassazione, ha ritenuto corretta) ha stabilito che “deve ritenersi non solo che i ricercatori e tecnologi abbiano l’autonoma determinazione del proprio tempo di lavoro ma che sia, correlativamente, esclusa l’introduzione di forme di disciplina dell’orario di lavoro e di controllo sull’osservanza dello stesso, salve le eventuali determinazioni di una costituenda commissione paritetica” prevista a livello di intero comparto Ricerca. Di conseguenza, ha affermato la Corte, “il sistema di rilevazione a badge previsto […] per verificare i tempi di presenza in sede è palesemente in contrasto con la disciplina contrattuale”.

Infatti, il vigente art. 58 del CCNL del 2002 (“Orario di lavoro” dei R&T) non cita mai alcuna forma di controllo automatizzato dell’orario di lavoro dei R&T (“L’orario di lavoro di ricercatori e tecnologi è di 36 ore medie settimanali nel trimestre”) a differenza di quanto fa per il personale tecnico ed amministrativo laddove, al comma 4 dell’art. 48 (“Orario di lavoro” del personale livelli IV-VIII), stabilisce che “L’osservanza dell’orario di lavoro da parte dei dipendenti è accertata mediante controlli di tipo automatico”. E se il CCNL avesse voluto assoggettare anche i R&T al controllo automatizzato dell’orario di lavoro non avrebbe avuto difficoltà a prevederlo nei termini in cui lo ha fatto per il personale tecnico ed amministrativo.

Inoltre, il comma 6 dell’art. 5 del medesimo CCNL stabilisce che “Al personale dei livelli III – I la consegna dei buoni pasto avviene sulla base di apposite dichiarazioni del dipendente di effettuare l’orario di lavoro di cui al comma 2”, dichiarazione che non viene invece richiesta al personale tecnico ed amministrativo per il quale l’orario di lavoro deve essere accertato mediante sistemi automatici.

Ma che la sentenza della Corte di Appello di Roma sia erronea e infondata dovrebbe esserne consapevole, a nostro avviso, lo stesso CNR, che infatti, nelle comunicazioni inviate ai R&T che non timbrano il cartellino, non li informa che sta per aprire un procedimento disciplinare nei loro confronti per mancato rispetto delle norme contrattuali, ma si “limita” a comunicare che la corresponsione del buono pasto verrà sospesa se non iniziano ad usare il cartellino.

Siamo perplessi di fronte a questa ritorsione economica, che non ci saremmo mai aspettati, tentata nei confronti dei tanti R&T che, nel pieno rispetto della normativa vigente, non usano il cartellino.

 

Laura Fantozzi

Responsabile Nazionale FGU-Ricerca-ANPRI CNR

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